Art. 10.
(Nuove disposizioni in materia radiotelevisiva).

      1. Dopo l'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 47-bis. - (Contratti di servizio per la produzione e per la diffusione di programmi nell'ambito del servizio pubblico generale radiotelevisivo). - 1. Completato il processo di alienazione della società RAI-1 di cui all'articolo 47, comma 3-bis, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2010 fissato per il passaggio alla tecnologia digitale, un decimo dei ricavi derivanti dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, è destinato al finanziamento di programmi che garantiscono il servizio pubblico generale radiotelevisivo secondo i contratti di cui al comma 2.
      2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 45, possono essere stipulati ulteriori contratti di servizio tra il

 

Pag. 13

Ministero e soggetti diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi del medesimo comma 1 dell'articolo 45. I contratti di cui al precedente periodo non possono essere stipulati da soggetti che conseguono, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ricavi superiori al 10 per cento dei ricavi complessivi del settore televisivo nazionale di cui al comma 9-bis dell'articolo 43. Nei contratti stipulati ai sensi del presente comma sono previste clausole penali e risolutive per i casi di violazione degli obblighi ivi definiti.
      3. I programmi finanziati ai sensi del comma 1 sono diffusi in chiaro in ambito nazionale e non possono subire interruzioni pubblicitarie né essere sponsorizzati. Essi hanno contenuti rispondenti ai seguenti criteri:

          a) arricchimento del contenuto educativo della programmazione, con particolare riferimento a quella rivolta ad un pubblico in età scolare o prescolare, che tiene conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

          b) rafforzamento del pluralismo informativo attraverso informazione e approfondimento dei fatti e delle notizie relativi al contesto socio-economico, culturale e politico nazionale;

          c) promozione dell'identità culturale nazionale ed europea.

      4. L'Autorità provvede alla verifica dell'adempimento dei compiti definiti nei contratti di servizio con le modalità stabilite dai commi da 1 a 6 dell'articolo 48, procedendo, a seconda della gravità dell'inadempimento, all'irrogazione delle penali previste dal contratto o alla risoluzione del contratto medesimo.
      5. Il Ministro delle comunicazioni, sentita l'Autorità e acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, stabilisce con proprio decreto i criteri, le modalità di riparto nonché i meccanismi di controllo per l'impiego

 

Pag. 14

delle risorse destinate al finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da assegnare a soggetti diversi dalla società concessionaria della fornitura del servizio, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 7 e dei princìpi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione.
      6. I programmi finanziati ai sensi del comma 1 sono resi disponibili alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico radiotelevisivo ai fini della loro conservazione negli archivi storici e televisivi».